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Lo Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede PAVIA l’associazione di promozione sociale  denominata OFFICINA DELLE ARTI ai sensi della Legge 383/2000 e successive, la l.r. della Lombardia  1/08 “testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2. L’Associazione  “OFFICINA DELLE ARTI”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

educative, culturali, ricreative, di promozione culturale, sociale e civile di tutte le forme d’arte e d'espressione: teatro, musica, pittura, Arti figurative, fotografia, cinema, danza, poesia e letteratura, nel rispetto dei principi democratici e dell’integrazione e aggregazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità ed idee politiche

L’associazione in particolare si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

 

  1. favorire e incentivare l’aggregazione spontanea

  2. elaborare, promuovere, realizzare progetti ed iniziative ludiche, socio-educative, culturali e sportive a favore di adulti, di minori e delle loro famiglie.

  3. studiare, praticare approfondire e diffondere le pratiche Artigianali ed Artistiche in tutte le loro forme

  4. proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e sostegno alle famiglie.

  5. promuovere laboratori artistici, creativi, manuali e di interesse culturale per adulti, bambini e per le loro famiglie

  6. ampliare e promuovere la conoscenza e la cultura dell’infanzia, attraverso progetti e incontri tra cittadini, enti ed associazioni;

  7. valorizzare ogni forma di espressione artistica e creativa, mediante occasioni di ricreazione e formazione per i soci.

  8. operare per la messa in rete di risorse e iniziative dedicate all’infanzia, alle famiglie e a tutti i soci.

  9. promuovere concorsi, laboratori, proiezioni video e filmati per favorire la cultura del riciclo dei rifiuti e sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente

  10. svolgere attività funzionali al perseguimento degli obiettivi dinnanzi evidenziati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali

  11. operare nel campo pubblicitario ed editoriale e dei media in genere se questo è di sostegno alla propria attività istituzionale

  12. su iniziativa del Consiglio Direttivo, può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti: somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ; organizzare viaggi e soggiorni turistici ; organizzare e partecipare a fiere, mercati e manifestazioni pubbliche o occasione di raccolta fondi.

 

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: organizzazione corsi, laboratori, giornate, incontri ed eventi

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e  produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età  e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione  esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 8. Esistono differenti categorie di soci:

  1. soci fondatori, coloro che hanno fondato l’associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

  2. soci ordinari, coloro che condividendo le finalità dell’associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

  3. soci sostenitori: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci, né godono di elettorato attivo e passivo;

  4. soci onorari: quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all’affermazione dell'organizzazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci, né godono di elettorato attivo e passivo.

 

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci ordinari maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono  prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente (in Sua assenza il Vice Presidente)

  4. il Vicepresidente;

  5. il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

 Art. 12. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, o via fax o email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10  giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati,. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.  Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge e revoca il presidente;

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  • approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell’attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;

  • approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;

  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  • approvare la proposta di versamento  della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;

  • ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

  • decide sulla decadenza dei soci;

  • esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda all’art. 22 del presente Statuto.

Consiglio Direttivo

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della riunione.

Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

  • sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell’attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;

  • sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell’attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

  • eleggere il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere;

  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;

  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;

  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

  • nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 

Il  Presidente 

Art. 14  Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Organizzazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente

 Art. 15  In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Tesoriere

Art. 16. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

Il Segretario

Art. 17. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 18. L’esercizio economico dell’Organizzazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 19. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;

e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20. Il patrimonio sociale è costituito da:

a)          beni immobili e mobili;

b)         azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 21. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Norma finale

Art. 22. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

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