Il nostroStatuto

Associazione di Promozione Sociale
Officina delle Arti APS
Statuto

Art. 1. Costituzione – Denominazione – Sede
1 E’ costituita in PAVIA l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominata OFFICINA DELLE ARTI – APS, di seguito indicato con il termine di “Associazione” .
2 L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei
diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti
e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura
3 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma Via Nicola Laurantoni, 10 00149 Roma
Art. 2.
L’Associazione “OFFICINA DELLE ARTI APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche a favore dei propri soci, dei loro famigliari o di terzi.
Art. 3. Finalità e attività
L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: educative, culturali, ricreative, di promozione culturale, sociale e civile di tutte le forme d’arte e artigianato, d’espressione: teatro, musica, pittura, arti figurative, fotografia, cinema, danza, poesia e letteratura, nel rispetto dei principi democratici e dell’integrazione e aggregazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità ed idee politiche.
Art. 4. Individuazione delle attività
1 L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale come da art. 5 D. Lgs. 117/2017 rappresentata da

  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53m e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Formazione universitaria e post universitaria
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento di enti del Terzo settore.
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2 In particolare l’Associazione si propone di:

  • favorire e incentivare l’aggregazione spontanea
  • elaborare, promuovere, realizzare progetti ed iniziative ludiche, socio-educative, culturali e sportive a favore di adulti, di minori e delle loro famiglie.
  • studiare, praticare approfondire e diffondere le pratiche Artigianali ed Artistiche in tutte le loro forme
  • proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e sostegno alle famiglie.
  • promuovere laboratori artistici, creativi, manuali e di interesse culturale per adulti, bambini e per le loro famiglie
  • ampliare e promuovere la conoscenza e la cultura dell’infanzia, attraverso progetti e incontri tra cittadini, enti ed associazioni;
  • valorizzare ogni forma di espressione artistica e creativa, mediante occasioni di ricreazione e formazione per i soci.
  • operare per la messa in rete di risorse e iniziative dedicate all’infanzia, alle famiglie e a tutti i soci.
  • promuovere concorsi, laboratori, proiezioni video e filmati per favorire la cultura del riciclo dei rifiuti e sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente
  • svolgere attività funzionali al perseguimento degli obiettivi dinnanzi evidenziati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali
  • operare nel campo pubblicitario ed editoriale e dei media in genere se questo è di sostegno alla propria attività istituzionale
  • su iniziativa del Consiglio Direttivo, può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti: somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ; organizzare viaggi e soggiorni turistici ; organizzare e partecipare a fiere, mercati e manifestazioni pubbliche o occasione di raccolta fondi

3 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e non associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati
4 L’attività di volontariato è prestata in modo personale spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
6 L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 6. Soci
1 Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2 La domanda di ammissione che dovrà contenere:

  • L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3 L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
5 L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore
7 Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’ammissione a socio ha carattere aperto ovvero è consentita a tutti coloro che siano interessati alla partecipazione senza limiti di età, e garantisce coerentemente anche il diritto di voto (per i minorenni esso sarà esercitato attraverso i genitori
8 Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale
Art. 7.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 8.
Esistono differenti categorie di soci:

a. soci fondatori, coloro che hanno fondato l’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
b. soci ordinari, coloro che condividendo le finalità dell’associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
Art. 9. Diritti e doveri dei soci
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

  • Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendoli per iscritto al Presidente dell’Associazione.
  • La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  • Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
    Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza
    all’Associazione.
    I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali
    regolamenti.
    Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle
    spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Organi sociali e cariche elettive
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente (in Sua assenza il Vice Presidente)
d. il Vicepresidente;
e. il Segretario/Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 12.
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, o via fax o email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • eleggere e revocare il presidente;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell’attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
  • approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decidere sulla decadenza dei soci;
  • esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  • discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda all’art. 22 del presente Statuto.

Art. 13. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della riunione.
Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma dell’attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la relazione dell’attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
In ultimo è previsto che il trasferimento della sede all’interno dello stesso comune sia demandato al Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 14 . Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Organizzazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 15. Il Vicepresidente
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 16. Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Art. 17. Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 18. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
L’esercizio economico dell’Organizzazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo.
Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e la relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte,da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Organizzazione a spese del richiedente.
Art. 19.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Art. 21. Organo di controllo

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
    totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
    ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
  2. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017
  3. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
    ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità

Art. 22. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
  2. In caso di estinzione e scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D. Lg117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea.
    Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatoreprovvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs117/2017

Art. 23. Norma finale
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Pavia 04 settembre 2023

FIRMA (DI TUTTI I SOCI fondatori)